Libro
20 Statuto del Corpo Vocale ed Istrumentale di Darfo (1897)
LibroDocumento N.16 Statuto del Corpo Vocale ed Istrumentale di Darfo (1897)
Copia conforme a originale mandato dal sig. Medoro Caprinali al Dr.Maggioni,
per Monsignor Don Giuseppe Morosini Arciprete a Darfo
TRASCRIZIONE DOCUMENTO N. 16
CORPO VOCALE ED ISTRUMENTALE DI DARFO
In Darfo è formato un corpo vocale e strumentale i cui singoli allievi e Maestro, qui sotto nominati si obbligano di ottemperare in modo assoluto ai seguenti articoli:
1° Il Direttore è nominato nella persona del Signor Medoro Caprinali.
2° In sua mancanza ne farà le veci il Signor Macario Antonio.
3° L'istruzione degli allievi è affidata al Maestro Peci Andrea, al quale tutti gli allievi stessi si obbligano di pagare lire una al mese e centesimi 10 ogni domenica al cassiere Signor Eugenio Cassotti per le spese eventuali.
4° Il Maestro Sig. Peci Andrea, è obbligato a dare ai singoli allievi tre lezioni serali ogni settimana e cioè nei giorni di martedi, mercoledì e venerdì della durata minima di due ore, e due lezioni diurne settimanali cioè nei giorni di mercoledì e venerdì.
5° L'orario delle lezioni è pubblicato in scuola, restando facoltative le diurne e obbligatorie le serali, alle quali, salvo legittimo impedimento da notificarsi anticipatamente al Direttore dovranno intervenire tanto il Maestro quanto gli allievi sotto pena di lire una pel primo da ritenersi sullo stipendio, e centesimi 25 per i secondi, obbligando questi a sborsare la quota della multa la sera seguente; non ottemperando a ciò saranno espulsi dal Corpo alla mancanza.
6° Il Maestro avrà la facoltà di esimere da un dato numero di lezioni quegli allievi che credesse del caso obbligandoli però ad intervenire a quelle che da lui verranno giudicate necessarie; per esempio?
7° Le funzioni e le feste verranno trattate dal Direttore e maestro dietro approvazione dei quattro Consiglieri Sig. Fiorini Luigi, Calli Vittorio, Colombo Giuseppe e Polonini Giò Maria.
8° Il Corpo Musicale di Darfo si obbliga di non partecipare mai a nessuna dimostrazione antireligiosa, come sono tutti i funerali puramente civili e tutte quelle dimostrazioni che tornano d'offesa alla Chiesa ed al Vicario di Cristo e dimostrarsi di retti sentimenti religiosi, e tenere nelle sacre funzioni un contegno grave e religioso.
9° Richiesto il corpo musicale a Funzioni, i musicisti dovranno sottomettersi agli ordini del Parroco o di chi ne farà le veci per il servizio.
10° E proibito terminato il servizio di fermarsi in pubblici esercizi a suonare, tanto in corpo come in singoli gruppi.
11° Nessun allievo potrà esportare dalla scuola istrumenti se non per servire a casa onde studiare.
12° Tutti gli allievi che tengono istrumenti non proprii sono obbligati a tenerli d'acconto sottoponendosi in caso di rottura alla relativa riparazione.
13° In nessun luogo ed in nessun numero si potrà suonare senza il permesso dei Direttore sotto pena di lire una in caso di trasgressione.
14' Il Corpo intero è obbligato sortita due domeniche al mese sulla pubblica piazza (salvo forza maggiore) in ore da fissarsi a seconda della stagione, qualunque manchi salvo legittimo impedimento, sarà sottoposto alla multa di cui all'articolo precedente.
15° Nessun allievo potrà rifiutarsi dal suonare o cantare il pezzo distribuito dal maestro.
16° Ogni allievo, entrando nel corpo, dovrà depositare la somma di lire una; ritirandosi, la detta somma passerà al fondo di riserva. (Seguono le firme dei componenti il Corpo come si legge sotto).
Medoro Caprinali
Macario Antonio
Polonini Giò Maria
Fiorini Bortolo
Rusconi Angelo
Grazioli Lorenzo
Abondio G. Battista (uscito)
Casarotti Domenico
Eugenio Cassotti (uscito)
Fiorini Paolo (fu Fiorino) (uscito)
Abondio Lorenzo
Colombo Giuseppe
Rusconi Antonio
Fiorini Battista
Squazzoni Battista
Rottini Giovanni
Abondio Angelo
Carlo Grazioli
Giovanni Cola (uscito dal corpo per partenza)
Comensoli Michele (uscito dal corpo per partenza)
Cemi Antonio (uscito dal corpo per partenza)
Fiorini Luigi di Antonio
Fiorini Giacomo
Entrada Pietro
Polonini Luigi
19 Contratto stipulato tra don Morosini e il Corpo Filarmonico di Darfo
LibroDocumento N. 15 Contratto stipulato tra don Morosini e il Corpo Filarmonico di Darfo
TRASCRIZIONE DOCUMENTO N. 15
Norme di un accordo fra il Rev.mo Signor Arciprete di Darfo Don Giuseppe Morosini ed il Corpo Filarmonico di Darlo, pel quale accordo il Rev.mo Signor Arciprete promette usare il detto Corpo Filarmonico nel servizio religioso della sua Parrocchia.
Si premette che il Rev.mo Signor Arciprete di Darfo conserva in modo assoluto la propria autonomia circa l'indizione, la disposizione ed ordine delle Sacre Funzioni nella Parrocchia di Darfo e Chiese Sussidiarie. Che nessuno potrà mai farsi iniziatore ad assumere ingerenza intorno al modo, al tempo ed al luogo di Sacre Solennità entro i limiti della sua parrocchiale giurisdizione, senza il suo permesso od almeno l'assenso accertato, ciò esigendo le Leggi tanto Canoniche che Civili.
Dopo di ciò si conviene:
1° Il Corpo Filarmonico di Darfo, se libero da altri impegni, quando sarà invitato dal Rev.mo Signor Arciprete, si obbliga ad intervenire a condecorare le Sacre Funzioni di Darfo, mediante compenso da pattuirsi volta per volta in ciascuna solennità.
2° La Direzione della musica da eseguirsi nelle Sacre Funzioni sarà affidata a quello dei musicisti stessi, che secondo il giudizio del Direttore sarà ritenuto capace. Per il Maestro all'organo poi, penserà sempre il Rev.mo Signor Arciprete, o la Commissione eletta per le feste, sia a procurarlo, come anche a soddisfare la spesa relativa; e ciò indipendentemente dal compenso ai musicisti di Darfo.
3° Nessuno del Corpo Filarmonico di Darfo (Cantori e Suonatori) viene escluso nelle Sacre Funzioni. È lasciata però libertà al Rev.mo Signor Arciprete, a norma dell'importanza e solennità della Festa di invitare i soli Cantori o Cantori e Suonatori, tutti quindi, o parte a norma della Festa e del possibile dispendio. Nel caso di Feste particolari potrà aggiungere Cantori e Suonatori extraparrocchiali a complemento.
4° Sarà pure libero il Rev.mo Signor Arciprete, quando speciali circostanze della Parrocchia lo esigano, di comandare ad arco puro o misto a maggior perfezione per la Solennità; e quando a completare detta musica fossero necessari istrumenti che si possono trovare nel Corpo Musicale di Darfo, a questi il Rev. mo Signor Arciprete dovrà dare la preferenza e dar loro le parti musicali da eseguirsi un mese prima, se i musicisti di Darfo accetteranno.
5° La musica da eseguirsi dal Corpo Filarmonico di Darfo in questa Parrocchia e Chiese Sussidiarie dovrà essere approvata dalla competente Commissione Diocesana, e perciò di aggradimento al Rev.mo Signor Arciprete ed alla Commissione per le Feste.
6° Quando il Corpo Filarmonico di Darfo si rifiutasse di completare la musica extraparrocchiale come all'articolo 4', il Rev.mo Arciprete potrà liberamente provvedere parti che ne siano capaci senza condizione alcuna né di classe, né di persona, né di qualità.
7° Il Corpo Filarmonico di Darfo potrà intervenire al seguito dei funerali. Riguardo alla funzione funebre in chiesa, dovrà eseguire musica approvata dalla Ven.da Curia Vescovile e di attenersi alle seguenti condizioni:
I' Che detto Corpo Filarmonico pattuisca con la Famiglia del defunto il prezzo della loro prestazione.
II' Che l'intervento in Chiesa della musica si confaccia alla classe degli abiti, cioè che siano almeno di ordine di prima classe.
III' Che il Corpo stesso a sue spese d'accordo colla Famiglia, provveda il Maestro all'Organo estraneo per ora al Corpo Filarmonico di Darfo, ovvero paghi anticipatamente quanto il Rev.mo Signor Arciprete deve spendere per provvedere il Maestro all'Organo.
8° Il Rev.mo Signor Arciprete eseguirà poi sempre a giusto diritto che in avvenire siano osservati puntualmente gli Articoli 8, 9, 10, 13 dello Statuto del Corpo Filarmonico di Darfo presentato dal Signor Medoro Caprinali, Direttore del Corpo stesso al Dott. Maggioni Carlo; e ciò sotto pena di nullità del presente concordato.
18 Diatriba col parroco di Darfo
LibroIn questa circolare tra l'altro si cita testualmente quanto segue: "Dichiariamo di bel nuovo di volere escluse dalle chiese, non solo le bande, ma tutte altresì le musiche eccessivamente lunghe, profane, teatrali, volgari, triviali, ecc. raccomandiamo infine allo zelo dei parroci e rettori di chiese di vegliare e procurare che i cantori tengano sempre contegno e devoto".
Un anno è passato e ci troviamo di fronte ad una dichiarazione controfirmata da tutti i componenti della banda in cui è scritto: "Il corpo musicale di Darfo, si obbliga di non partecipare mai a nessuna dimostrazione anti‑religiosa, come sono tutti i funerali puramente civili, e tutte quelle dimostrazioni che formano d'offesa alla chiesa ed al vicario di cristo, e di mostrarsi di retti sentimenti religiosi e tenere nelle sacre funzioni un contegno grave e religioso".
Ma passano solo pochi mesi e l'esigentissimo parroco è di nuovo alla carica con scambi di lettere sia al corpo musicale che al reverendissimo Vescovo.
Non contento, verso la fine del 1897 si oppone a che la Banda musicale suoni nelle manifestazioni religiose perché "a suo dire", non si attiene alla regola di eseguire soltanto musiche sacre e perché partecipa anche a manifestazioni liberali.
Inoltre secondo lui i componenti della banda non sono tutti di buona vita cristiana (c'è un separato dalla moglie e due o tre che hanno avuto noie con la giustizia). Persino al Vescovo (Mons. Corna Pellegrini) sembrano eccessive le riserve del parroco, tanto più che il direttore assicura di essersi sempre attenuto alla dichiarazione sottoscritta da lui e da tutti i componenti.
Il Vescovo però sottolinea la proibizione che la banda abbia a suonare in chiesa, inoltre raccomanda al parroco di vigilare perché i componenti e i direttori della stessa banda, si attengano alla convenzione sottoscritta da tutti ed alle decisioni dell'Episcopato lombardo e della commissione Diocesana di musica sacra.
È dello stesso periodo una lettera, sempre indirizzata al Vescovo, in cui Don Morosini chiede come comportarsi, perché durante la solennità di San Rocco gli viene richiesto di far suonare la "Banda liberale"; che però ha il visto dell'Episcopato e scrive: "se lascio cantare la musica liberale "disgusto" i cattolici e viceversa se lascio suonare e cantare la sola musica cattolica "disgusto" la musica liberale che vanta anche l'approvazione di altri parroci; cosa devo fare?".
Agli inizi del 1898, le cose sembrano di nuovo essersi portate sui binari della tolleranza reciproca, ma il povero Don Morosini non poté mai tollerare che la banda suonasse anche a feste civili e patriottiche, talora organizzate per festeggiare la fine del potere temporale del Papa (XX settembre, ecc.) e che qualche componente della banda leggesse la rivista "Dio e Popolo" dello scomunicato Negroni, apertamente condannata dalla Chiesa.
Problemi di questo genere erano comuni un po' a tutte le bande dell'epoca. Infatti su "La Provincia di Brescia" del 25 giugno 1889 sotto il titolo "Al latinorum di un Vescovo" si dice : "... è il Vescovo di Mantova che ha colpito d'anatema le musiche che accompagnano funerali civili con questo bel latinorum: Synodus diocesana aperte declarat mumquan tolerari posse in processionibus ecclesiasticis musica istrumenta, vulgo bande, quae funeribus civilibus sint comitata. sciant porro omnes in hanc poenam incdisse quae vocantur: la Banda Musicale Mantovana et la banda di Castel d'ario. gratia dei vobiscum. Amen. Quelli della Banda Musicale Mantovana assicurano che quel Latinus grossus ha per iscopo di crescere i proventi delle bande cattoliche. Santa bottega e niente altro..."
17 Rapporti precari tra Stato e Chiesa. 1892 Servizio a Esine
LibroLa finalità di questa Associazione era quella di tutelare il lavoratore che vi aderiva volontariamente, da malattie, infortuni, disoccupazione e garantirne una serena vecchiaia con fondi pensionistici.
Oltre a soddisfare queste fondamentali esigenze la Società di Mutuo Soccorso Operaio era parte attiva nella comunità locale impegnandosi nell'organizzazione dei momenti ricreativi di carattere culturale.
Non a caso è intorno a queste Associazioni che in quegli anni nascono i primi gruppi musicali.
Ci racconta l'Ameraldi, da testimonianze raccolte, che in quel giorno il curato Don Paolo Nodari, sacerdote colto, oltre ché Maestro nelle scuole primarie, sfidando le critiche dei cattolici benpensanti, invitò la nostra "Musica" a suonare nel suo giardino.
Questa reazione era dovuta al fatto che allora il "mondo" Cattolico era ideologicamente in contrapposizione a quel movimento di idee più aperte e progressiste definite "liberali" che, strettamente legate al mondo operaio, si andavano diffondendo in quel periodo.
A riprova di questo citiamo un altro singolare episodio.
16 Foto storica della banda di Darfo del 1913
Libro
Esine, 24 agosto 1913.
1.Abondio Pierino, 2.Nonelli Giuseppe, 3.Cemmi Domenico, 4.Abondio Batista (Caderì), 5.Gheza Pierino,
6.Camossi Giacomo, 8.Tedeschi Giusto, 11.Abondio Antonio (Caderì), 13.Abondio Angelo (Caderì),
16.Chiminelli Battista, 17.Squazzoni Battista, 19.Noris Alessandro, 22. Gelmini Andrea, 24.Abondio Felicino
(Caderì), 29. Polonioli (Bia), 32.Fiorini Paolo, 34.Bontempi Fortunato.
26 Schola Cantorum
LibroSia i cantori che gli strumentisti ricevevano mensilmente un onorario proporzionale alle presenze nel coro, nella banda o per particolari prestazioni solistiche. Nelle trasferte venivano inoltre spesati di vitto e alloggio perché normalmente permanevano nel paese per tutta la durata del triduo, condividendo la festa con la popolazione. Ed erano eccezionali anche in questo; in una di queste occasioni infatti, successe che i nostri andassero a cantare dopo aver apprezzato del buon nostrano: fu una gran fatica riuscire ad incanalare tutto il gruppo su per la stretta scala che portava in cantoria, ma più grave ancora fu che mentre di lassù tutti davano il meglio di se stessi, uno di loro offrì pure parte della propria digestione... ai devoti fedeli dei banchi di sotto. Questo episodio, forse non unico, non deve comunque alterare né la figura artistica, né tanto meno la personalità di questi nostri predecessori.
Al termine delle celebrazioni religiose solitamente il "Vecchio Corpo Musicale" diretto dal maestro Zacchi eseguiva un concerto in piazza.
14 Primi passi e primi problemi
LibroForse i musicanti affrontarono i loro concittadini suonando ad orecchio, ottenendo comunque un grande successo che diede loro uno sprone per continuare l’impegno assunto e perfezionarlo maggiormente. Per apprendere bene la musica ormai, bastava solo tener duro e aver pazienza per qualche tempo.
Oppure il gruppo nacque proprio da appassionati già svezzati alla lettura delle partiture e all’uso dello strumento, forse addestrati dallo stesso Maestro Zucchi (sotto contratto, come riportato nell’articolo 6 del Regolamento, fin dal 9 Luglio 1851 e istruttore provvisorio degli allievi della banda di Breno dal 1850) permettendo fin dagli albori esecuzioni di un buon livello.
Comunque molte erano le esigenze da soddisfare, tra le più importanti l’adozione di una divisa per dare una veste di riconoscimento al gruppo; l’acquisto e la riparazione di strumenti per soddisfare la sempre crescente richiesta da parte dei darfensi, entusiasmati dall’ascolto dei loro concittadini, di entrare a far parte del complesso; l’ampliamento dell’archivio musicale dovuto alla grande voglia di imparare nuove parti, la necessità di un ambiente capace di contenere tutti i musicanti e il compenso per il maestro. Oltre a tutto questo… mancavano anche i soldi.
Il movimento era appena avviato, doveva ancora ben definirsi e probabilmente era prematuro rivolgersi ad Enti e Istituzioni. Oltre alle donazioni di alcuni filantropi i musicanti si dovettero imporre un’autotassazione, soluzione indispensabile, ma assai dolorosa perché la gente, per la maggior parte, era davvero povera.
Come da regolamento fu deciso che il contributo di ognuno doveva essere di una o più “svanzeghe” (denominazione popolare della Lira austriaca circolante nel Lombardo‑Veneto fino al 1857) al mese, a seconda delle proprie possibilità.
L’essere musicanti era quindi, oltre che un onore, un onere che comportava non solo l’impegno di tempo e fatiche ma anche il sacrificio di denaro, già tutt’altro che abbondante. Perlomeno, ora anche Darfo poteva contare, per le cerimonie religiose e civili, sulla sua Banda.
Non possiamo escludere che in quei primi anni il gruppo facesse qualche puntatina nei paesi vicini, come sembrano confermare alcuni episodi documentati nel capitolo precedente (Pisogne, 1857 e Angolo, 1887) e considerando che nei dintorni, a quei tempi, non esistevano molte bande musicali (Lovere, 1840 - Breno, 1850 - Pisogne, 1857).
Il tempo passa… e nel 1896 sappiamo che “la Musica di Darfo è ben formata, bene inquadrata e diretta dal Maestro Peci di Borno”, del quale purtroppo non siamo riusciti, a ricostruire la biografia.
Il repertorio e la qualità delle esecuzioni erano in rapida evoluzione: il maestro si occupava di trascrivere le partiture per ogni strumento, traendole dalle riduzioni per pianoforte che si trovavano in commercio in città. Un musicante incaricato eseguiva poi la copiatura degli spartiti per ogni strumentista (lavoro che oggi fanno le fotocopiatrici) e così la biblioteca musicale si arricchiva.
Nel 1900 vi erano circa 30 elementi effettivi, fra i quali i fratelli Abondio e Fiorini; i fratelli Caprinali, nel ruolo di dirigenti, affiancavano il maestro e trainavano il gruppo col consueto vigore, anticipando anche consistenti cifre in denaro.
Nel 1914 la morte prematura (a soli 58 anni) di Isidoro Caprinali, lasciò nel sodalizio un vuoto quasi incolmabile, oltre alla volontà di continuare a suonare in suo ricordo e onore.
Lo scoppio della prima guerra mondiale e poi l’epidemia “della spagnola” bloccò e stravolse tutta la vita del paese. Molti musicanti partirono per adempiere al loro dovere nei confronti della patria, cambiando divisa e strumento, mentre coloro che restarono, perché o troppo vecchi o troppo giovani, si prodigarono per mantenere in vita la banda che fu così pronta a riprendere a pieno ritmo al termine del conflitto.
La ricomposizione del gruppo sembrava svolgersi al meglio e rapidamente, ma subito cedettero le forze anche a Massimiliano Caprinali, che mori nel 1921.
Il complesso era ora ben definito anche di fronte alle istituzioni che quindi provvidero a designare uomini capaci per rimpiazzare la perdita dei due dirigenti, evitando la dispersione del gruppo.
I primi furono l’avv. Fortunato Bontempi, affiancato dal sig. Giovanni Biondi in qualità di segretario. A loro venne consegnata una lettera datata 1 luglio 1919, dal seguente contenuto: “… I sottoscritti fratelli Caprinali dichiarano di rinunciare al loro credito verso il corpo musicale di Darfo, risultante dal pagamento fatto dai medesimi di una cambiale di Lire 463,50 = Quattrocentosessantatre e centesimi cinquanta = alla società agricola di Darfo-Esine, firmata dal nostro defunto fratello Medoro per conto del detto corpo musicale.
Dichiarano pure lasciare in proprietà del corpo musicale gli istrumenti che appartenevano esclusivamente al detto loro fratello Medoro.
e degli strumenti appartenenti al defunto fratello medoro.
13 Regolamento organico per la Società Filarmonica di Darfo
LibroQuesta società viene istituita al nobile scopo e di mantenere il decoro delle funzioni della religione e dello Stato, e di procurare alla gioventù un gentile trattenimento che piacevolemente intrattenendola la sottragga ai pericoli dell’ozio.
La società è costituita di tre classi di persone, cioé soci, allievi, contribuenti, s’intendono quelle persone che imprendono la scuola e l’esercizio di qualche istrumento contribuendo una stabilita somma mensile = soci allievi graziati sono quei giovani che vengono ammessi alla scuola come sopra senza obbligo della suddetta mensile contribuzione = soci onorari sono tutte quelle persone che senza un diretto interesse nella società, concorrono tuttavia a sostenere le spese con una modica mensile contribuzione al solo e filantropico scopo di attivare e mantenere una sì nobile istituzione.
La società filarmonica è duratura un quinquenio intiero dal giorno della superiore approvazione per cui anche le obbligazioni dei soci tanto allievi che onorari si intendono legate a tutto il quinquenio stesso
della società Ad un direttore viene affidata la rappresentanza della società e la cura di dirigere, sorvegliare e mantenere nel migliore accordi possibile tutti i diversi menbri di essa, indirizzando l’opera e le rispettive mansioni di ciascuno al più facile ed esatto conseguimento del preposto scopo di sua istituzione
fedele all'originale anche nell'ortografia.
Un cassiere dipendente dalla sola direzione viene incaricato della cura di esigere le contribuzioni dei soci, di soddisfare alle spese della società dietro regolari ordini di pagamento firmati dalla direzione, e di fare l’acquisto di quanto può ordinariamente occorrere per la scuola ed esercizi, come lumi, legna, oggetti di cancelleria e simili, il tutto dietro preventivi fabisogni e successivi semestrali rendiconti da discutersi dalla direzione medesima.
L’istituzione viene affidata all’egregio maestro Sig. Zucchi come dal relativo contratto 9 Luglio 1851. Nel caso poi la cessazione di lui, la nuova nomina si farà dietro preposizione della direzione sentito il voto di tutti i soci contribuenti.
Il servigio della sala di studi verrà affidato ad un inserviente stipendiato dalla cassa della società, il quale verrà nominato dalla direzione, e dipenderà immediatamente dalla medesima, e quindi nelle rispettive mansioni dal Maestro istruttore e dal cassiere
Il numero dei soci allievi fra contribuenti e graziati viene limitato a venticinque, salvo qualche caso eccezionale, in cui potrà venire aumentato a giudizio della direzione, sentito il voto della società
I membri della direzione ed il cassiere saranno ad honorem e verranno eletti a pluralità di voti dall’adunanza dei soci contribuenti. La direzione ed il cassiere saranno quindi responsabili verso la società nelle sole rispettive loro attribuzioni.
Per l’istituzione ed avviamento della società vengono eletti provvisoriamente a direttore il Sig. Lanzini Donzelli Bortolo, a cassiere Bortolo Paoli
Ciascun socio allievo dovrà acquistare a proprie sue spese l’istrumento musicale, che verrà presentato al maestro istruttore per il giudizio della sua idoneità
Ciascun aspirante alla società quale socio allievo verrà sottoposto ad un preliminare esame del maestro istruttore, per giudicare se, ed a quale istrumento abbia attitudine d’applicarsi
Potendo avvenire il caso che il socio allievo dopo qualche tempo dall’impresa istruzione debba togliersi dalla società od applicarso a qualunque istrumento diverso dal prescritto, nel qual caso gli tornerebbe innutile l’istrumento acquistato, la società con un fonte di riserva a ciò destinato anticiperò la spesa d’acquisto per alcuni istrumenti di maggior valore, in questo caso l’allievo, che ne profittasse pagherà mensilmente quella somma che a norma del caso verrà alla direzione stipendiata, e ciò fino a che abbia soddisfatto l’intiero importo dell’affidatogli istrumento
Nel caso che l’allievo non proprietario dell’istrumento dovesse applicarsi allo studio di un istrumento diverso, il complesso dei mensili da lui pagati a conto come sopra li verrà accreditato sopra il nuovo istrumento cui si applicasse
Il locale per l’istruzione per gli esercizi prove… verrà scelto dalla direzione a norma delle circostanze, questo verrà pure fornito di quanto posso occorrere al miglior andamento delle lezioni, compressovi illuminazione fuoco per l’inverno, mobigliare etc..
I doveri del maestro istruttore siccome quello che trovandosi assolutamente legato ad altri impegni fuori dal paese, deve secondo i tempi variare il metodo orario, e la duratura delle lezioni, questi doveri verranno interamente esposti nel relativo xontratto; posta la base, che egli deve assiduamente e con tutto zelo prestarsi alle lezioni non meno di otto ore per ciascuna settimana
Le attribuzioni della direzione vengono bastatamente esposte nel presente regolamento sotto il capitolo 4°, nullameno onde rinnovare per quanto è possibile tutte quelle cause ordinarie di dissoluzione nelle società filarmoniche si stabilisce dovere i soci allievi pienamente ed in ogni tempo rimettersi al giudizio della direzione per qualunque causa o controversia potesse insorgere tra di loro o con qualunquw altro membro della società
Si ritiene di esclusiva competenza della direzione l’ammettere un nuovo allievo nella società entro però il numero stabilito, come pure di giudicare se questo nuvo allievo debba appartenere alla classe degli alievi contribuenti o di quella dei graziati, sentito il voto tanto degli allievi che dei soci onorari
Qualunque socio allievo sia contribuente che graziato non potrà come tale essere accettato nella società se non quando abbia giustificato aver egli il suo domicilio in Darfo e non suscitare date carte di necessario traslocamento per il periodo almeno di anni sei successivi all’epoca dell’accettazione. Quest’ultima condizione si ritiene obbligatoria soltanto pei forestieri.
Il Canone da pagarsi dai soci allievi contribuenti viene stabilito in austr. sonanti per ogni mese, le quali verranno anticipatamente versate dietro ricevuta nelle mani del Cassiere entro la prima settimana del mese stesso. La mancanza a tale pagamento non viene neppure supposta stante la tenuità della somma, la natura della società e l’interesse che ciascun socio deve avere perché non manchino i fondi alla sussistenza di una così nobile istituzione.
I soci onorari siccome quelli che per solo spirito di filantropia si prestano a sostituire la spesa di questa decorosa istituzione pagheranno mensilmente nel modo suddetto la somma del quinquenio, ritenuto anche per essi obbligatoria la loro offerta per tutti i mesi del quinquennio stabilito per la durata della società medesima.
Non a compenso si pagano le azioni nobilmente generose, ma in segno di riconoscenza il corpo dei soci allievi, testo che i suoi progressi nella scienza musicale lo concedano, procurerà di adoperarsi perché i soci onorari abbiano almeno il vantaggio di godere talvolta il frutto dè suoi studi e delle sue fatiche.
Nel caso che le offerte e gli introiti della società formassero una somma complessivamente maggiore delle spese del quinquennio, dietro regolare bilancio del penultimo semestre ostensibile a tutti i soci contribuenti, sarà cura della direzione di ridurre ed anco intieramente sospendere i Canoni degli ultimi mesi, corrispondentemente alla somma costituente il fondo di divanzo o quanto meno non si giustificasse dalla direzione opportuna eroga tale divanzo in qualche più utile spesa per la società.
Nel caso che il numero dei soci diminuisse per qualunque sia la ragione al disotto dei sedici, la direzione convocherà tutti i soci contribuenti, anche a maggioranza di voti stabilire se debbasi o meno continuare la società, nel caso venisse disciolta i soci contribuenti non saranno più tenuti che al pagamento della somma necessaria al completamento degli impegni preventivamente assunti.
Tutti quelli che filantropicamente si prestassero all’istituzione di questa società quali soci onorari apporranno la loro firma al presente capitolo in segno della loro piena adesione ed accettazione di quanto in esso si comprende.
Il pagamento del canone si farà nelle mani del Cassiere incaricato dietro quietanza che verrà rilasciata all’atto del pagamento istesso.
Se durante l’anno in qualunque tempo di esso si manifestasse nella generalità degli allievi un genere d’insubordinazione tale da impedire, a giudizio della direzione il buon andamento della scuola, la direzione convocherà immediatamente l’adunanza dei soci onorari, ai quali assolto il caso, si compete il diritto di dichiarare al momento sciolta la società e quindi sospeso qualunque obbligo di concorrere coi loro soldi il sostegno di una società di allievi resisi immeritevoli dei loro riguardi e del caso poi di tale scioglimento la obbligazione di tutti i soci si ritengono però legate al pieno soddisfacimento delle spese od in contrasto o stabilite con contratti non rescindibili.
Se alla scadenza del quinquennio la società si rinnovasse a nessuno dei soci cessante competeva il benché minimo diritto pel mobiliare suddetto, il quale passasse in proprietà della società rinnovata.
Nessuno potrà essere accettato quale socio allievo se alla necessaria attitudine per la scienza musicale non unisce anche una condotta plausibile sotto ogni rapporto e ciò ad ineccepibile giudizio della direzione.
L’Allievo minorenne dovrà portare l’assenza del padre il quale si obbligherà sottostare anche a tutte le spese corrispondenti.
Esaminato ed accettato il socio allievo verrà esso inserito nell’apposito registro in cuisi dichiarerà il giorno della sua ammissione l’istrumento a cui viene applicato, se appartenga alla classe dei graziati o dei contribuenti, se con in strumento proprio della società, il mensile da pagarsi per l’istruzione è quello per conto dell’istrumento tale iscrizione verrà contrassegnata dalla firma dell’allievo o di quella del padre o della tutela nel caso di minorita’. La firma stessa verrà pure apposta a presente regolamento in segno della sua piena accettazione.
Nessun socio allievo potrà togliersi dalla società prima della scadenza del primo quinquennio di essa senza un giustificato motivo da riconoscersi e giudicarsi dalla direzione.
L’allievo che senza l’autorizzazione della direzione si togliesse alla società sia con l’allontanarsi dal corpo sia per semplicemente con l’astenersi dall’intervenire alla lezione, alle prove, od a qualunque delle unioni prescritte o che si prescrivessero, dopo tre successivi inviti a lui fatti dalla direzione,verrà cancellato dal registro degli Allievi, perderà ogni diritto sopra gli oggetti di ragione della società anche sopra l’intera somma sia anche versata a titolo dell’instrumento e l’istrumento stesso abbenchè pagato per intero.
La perdita dei diritti e l’obbligo di pagamento come sopra viene stabilita anche per il caso in cui l’Allievo venisse per qualunque titolo licenziato dalla società in via di castigo.
Dovrà l’Allievo presentarsi puntualmente a ricevere le lezioni alla precisa ora della chiamata e per tutta la durata di essa; si affida poi nello zelo dello stesso allievo perchè voglia nella propria sua casa per quanto i suoi impegni lo permettono, applicarsi con tutta assiduita’ allo studio dell’avuta lezione pel necessario progressivo profitto.
Durante la scuola dovra’ l’Allievo contenersi con tutto il rispetto verso il Maestro, accettando senza opposizione alcuna lo studio o la parte che gli venisse affidata ed assegnata e nel caso che egli si credesse in qualunque siasi modo pregiudicato, dovrà dopo la lezione ricorrere alla Direzione ma non mai mostrarsi renitente ad insubordinamento verso il Maestro, per non obbligare la Direzione medesima a dover redarguire anziché proteggere il reclamante.
Onde ovviare ad alcune mancanze di grave importanza per una società filarmonica verrà in certi casi inflitta una multa all’allievo trasgressore il quale dovrà immancabilmente versarne l’importo alla cassa della società, in quel modo e tempo che gli verrà determinato.
La trasgressione da multarsi e la misura della multa vengono esposte sotto il paragrafo 55 di questo regolamento, e di più verranno con analoga tabella per maggiore cognizione affissa continuamente anche nella sala della scuola e degli esercizi.
Siccome dalla mancanza dell’allievo ad una o più lezioni oltre alla perdita di profitto dell’allievo stesso può derivare spesse volte all’intera società l’inconveniente di dover protrarre una qualunque prova o esercizio stabilito tra varie parti, così stabilisce incorre in multa l’allievo ogni qualvolta, senza un bene giustificato motivo, mancasse o anche semplicemente ritardasse di comparire alle ripetitive chiamate.
La musica scritta sia in parti regolari dipartite sia in semplici fogli di esercizio o di studio si ritiene tutto di ragione della società e perciò sarà dovere dell’allievo di conservare nel miglior modo possibile per presentarla alla Direzione ogni qualvolta le piaccia di domandarne l’ispezione. Nel caso di sconciatura o smarrimento di qualche parte o foglio, dovrà l’allievo procurarne la sostituzione a proprie sue spese nel termine che dalla direzione gli viene determinato, ritenuto incorrere in multa l’allievo se le carte smarrite importasse sospensione in ritardo di prove o esercizi.
Durante le unioni di prova od esercizio tra diverse parti dovranno gli allievi mantenere un perfetto silenzio nella sala, occupare il posto loro determinato, ricevere ed acquetarsi alle parti del maestro rispettivamente assegnate senza la minima opposizione ed insubordinazione, in mancanza di che l’allievo contravventore verrà denunciato alla Direzione e potrà anche incorrere in multa a norma delle circostanze.
Tutti gli allievi dovranno in generale avere le più ottime cure dei propri instrumenti; quelli poi che lo ottenessero dalla società si dichiarano pienamente responsabili verso di essa di qualunque danno a concerto che per loro colpa vi si verificasse, spettando esclusivamente alla Direzione col voto del Maestro se in meno l’allievo abbia colpa nel verificato deperimento. Tale responsabilità si estende anche sopra tutti quelli allievi che arrecassero danno in modo qualunque all’instrumento altrui.
Di Suonare Fuori Di Scuola Resta rigorosamente proibito agli allievi sia da soli o in compagnia fuori dalla propria casa o dal locale stabilito per lo studio senza prima aver ottenuto l’autorizzazione del direttore, il contravventore verrà punito con multa e in caso di recidiva potrà anche venire espulso dalla società con la perdita di qualunque diritto sopra di essa e sopra l’instrumento.
Potendo convenire ad alcuni allievi per miglior profitto di unirsi nella casa d’abitazione di alcuni di essi onde unitamente esercitarsi nelle avute lezioni, dovranno invocare l’autorizzazione del Direttore, sentito il voto del maestro, dietro il quale potrà accordarla o negarla a norma delle circostanze.
Essendo nobilissimo lo scopo della società si raccomanda a tutti gli allievi di astenersi anche fuori dalla scuola non solo di ogni immoralità, ma benanco di qualunque atto o divertimento disdicevole a persone ben educate e avviate in uno studio. Fatto per ingentilire e nobilmente trattenere sé od altrui. All’incorreggibile tendenza d’un allievo alla contravvenzione quanto sopra provocherà la sua espulsione dalla società.
Onde non ledere i diritti degli allievi si stabilisce che nessuno che non sia socio potrà suonare in compagnia senza l’assenso dell’allievo che verrebbe sostituito dietro il beneplacito della Direzione alla quale però compete il diritto di ammettere un qualunque socio, specialmente anche filarmonici straordinari.
Allorchè un allievo sia contribuente sia graziato non presenti sufficienti e proporzionati progressi nella musica potrà il Direttivo licenziarlo a ciò nel decoro della Società a tal vantaggio dell’allievo medesimo che potrebbe inutilmente il suo tempo. In questo caso l’allievo licenziato avrà diritto alla riduzione di due terzi della spesa già fatta per acquisto dell’instrumento il quale resterà poi di proprietà della Società.
Il primo giorno di ciascuna settimana verrà esposto nella sala di studio l’orario delle lezioni colla nominativa chiamata degli allievi e ciò per tutta la settimana successiva.
Per le funzioni di Chiesa come in ogni altro incontro tanto in ….. che in altri paesi dovranno gli allievi prestarsi prontamente dietro invito della direzione in quel numero e per tutto quel tempo che verrà determinato nella chiamata.
L’esposta nei suddetti ultimi capitoli 50 - 51 si ritiene obbligatorio e convenuto anche per tutte quelle prestazioni pubbliche o private, per oggetti non sacri venissero ordinate dalla Direzione.
La Direzione stabilirà a norma delle circostanze il termine nel quale deve essere pagata la inflitta multa, scorso il quale infruttuosamente l’allievo multato non sarà ammesso alle lezioni ma agli esercizi fino al verificato pagamento della multa stessa, dopo un mese di tale sanzione verrà l’allievo dispensato dalla società, ritenutigli oggetti portati dal cap. 34.
Le trasgressioni seguenti siccome quelle che possono essere di maggior nocimento al progetto della scuola musicale vengono puniti colle seguenti multe. La mancanza di un allievo alla lezione stabilita porta la multa di austriache £. .15. La mancanza di un allievo ad una prova qualunque porta la multa di £ .25. La mancanza dell’allievo ad una funzione, serata o qualunque altra esecuzione musicale ordinata dalla Direzione porta la multa di £ 1:00. Gli allievi che soli o in compagnia suonassero fuori dalla scuola senza autorizzazione della Direzione saranno multati di £. 3:00 per ciascuno. Lo smarrimento di una parte di musica che importasse ritardo o sospensione di una prova sarà multato come la mancanza alla prova cioè di £ .25. Lo smarrimento di una parte di musica che importasse ritardo o sospensione di una funzione pubblica o privata sarà multato come la mancanza alla funzione stessa di £ 1:00. L’allievo che per insubordinazione od altro motivo qualunque a lui imputabile sia causa di sospensione di una lezione, prova o funzione verrà punito colla multa medesima sopra prescritta per la mancanza alla lezione, prova o funzione suddetta.
Nel caso che la direzione intenda di cessare dal suo ufficio si convocherà la adunanza dei Soci tanto allievi che onorari per la relativa sostituzione dichiarandosi fin d’ora la Direzione s’intendi esonerata di ogni servizio alla scadenza di un mese dopo seguita la convocazione. Dovrà però il rinunciato presentare alla sanzione della società suddetta il regolare rendiconto della tenuta amministrativa.
Quantunque la presente società non importi alcuna necessità d’unione o adunanza ai diversi suoi membri da quella infuori che costituisca la scuola e gli esercizi degli Allievi e le eventuali convocazioni dei Soci contribuenti per i conti di amministrazione, pure per maggior regolarità, una coppia del presente regolamento verrà elevata alla superiore Autorità invocandone la relativa protezione ed approvazione.